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Roma, Camera dei deputati, martedì 15 maggio 2007
SOGGIORNI DI BREVE DURATA DEGLI STRANIERI
Intervento di Marco Boato in discussione generale della proposta di legge
Resoconto sommario e stenografico dell’Aula
Seduta n. 157 di martedì 15 maggio 2007

MARCO BOATO. Signor Presidente, signor Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee, signor sottosegretario di Stato all'interno (che ha seguito questo provvedimento anche in sede referente), per ragioni di brevità non ripercorrerò le caratteristiche di questo disegno di legge di iniziativa parlamentare, già approvato al Senato, perché in primo luogo il relatore onorevole La Forgia e successivamente anche altri colleghi, da ultimo l'onorevole Mellano e in modo dettagliato l'onorevole Gozi, hanno ripercorso la vicenda sotto il profilo istituzionale.

Si tratta di una disposizione inserita in un decreto-legge «anti-infrazione», per così dire, come definito in gergo dal Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee, onorevole Bonino, soppressa, non stralciata, dal Senato, successivamente riassunta e ricompresa all'interno di un disegno di legge di iniziativa parlamentare dal presidente della prima Commissione permanente del Senato, senatore Bianco e dal senatore Sinisi, approvata all'unanimità in sede deliberante a Palazzo Madama ed ora all'esame di questo ramo del Parlamento, dopo che il presidente Violante aveva ripetutamente invitato in sede referente i membri della Commissione, anche con il supporto del Governo, a consentire che anche alla Camera dei deputati la proposta di legge - disegno di legge al Senato - potesse essere approvata in Commissione. Essendo mancato, anche in questo caso come già avvenuto in altre circostanze, il consenso da parte dei gruppi dell'opposizione, siamo ora ad esaminare il provvedimento, spero rapidamente, in Assemblea.

Preannunzio subito che da parte del gruppo dei Verdi non ci sarà la presentazione di emendamenti e preannunzio al contempo, come già sostenuto in sede referente, che ci sarà da parte nostra un voto favorevole, accogliendo anche la sollecitazione del ministro in aula e del sottosegretario di Stato all'interno in Commissione.

Vorrei indicare alcuni problemi di carattere non sostanziale ma tecnico e giuridico che il testo, così come è stato elaborato al Senato, lascia aperti. Si tratta di questioni non molto rilevanti, perciò non ostative al nostro voto favorevole, anche senza modifiche; tuttavia in futuro, se potrà servire, proposte di legge di questa natura dovranno essere, in qualche modo, scritte tecnicamente meglio.

Non voglio invece affrontare le questioni di carattere generale che, in particolare, poco fa il collega Bocchino ha posto, perché ritengo che sia assolutamente evidente, si potrebbe dire ictu oculi, a colpo d'occhio, che questa materia non comporta affatto il superamento della legge Bossi-Fini, tanto più che le disposizioni che intendiamo emendare sono comprese nel testo unico sull'immigrazione, la cosiddetta legge Napolitano-Turco. L'intervento appena udito del collega Bocchino mi è parso più una sorta di atto dovuto alla polemica politica e, vorrei ribadirlo, mi sembra che non abbia alcuna attinenza con la materia specifica.
Dobbiamo far fronte - l'hanno già ripetuto tutti i colleghi ed in particolare il relatore - a una procedura di infrazione del n. 2006/2126 da parte della Commissione europea, che ha constatato che la legislazione italiana in materia di soggiorno di breve durata degli stranieri, cioè di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o di apolidi, contemplando l'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno per periodi di permanenza non superiore a tre mesi, viola l'ordinamento comunitario, che per tale fattispecie consente agli Stati membri esclusivamente di imporre l'obbligo di una dichiarazione di presenza. Tale obbligo, peraltro sempre in base alla normativa comunitaria, può essere imposto solo allo straniero e non all'ospitante. Questi sono i motivi che giustificano l'iniziativa legislativa di cui stiamo discutendo, che del resto il Governo aveva tempestivamente assunto nell'ambito del decreto-legge più volte citato.

Rimane l'obbligo, per lealtà intellettuale, di riprendere alcune osservazioni che anche nel lavoro del servizio studi della Camera sono state segnalate puntualmente.

Si fa riferimento, al comma 1, al fatto che per l'ingresso in Italia non è richiesto il permesso di soggiorno mentre in realtà, come è noto, il permesso di soggiorno non è un titolo per l'ingresso, ma per la permanenza in Italia. Il titolo per l'ingresso in Italia è costituito dal passaporto e dal visto di ingresso, se richiesto. È, quindi, comprensibile il significato della norma, escludo che vi saranno difficoltà applicative e interpretative, ma la formulazione giuridica non è corretta.

Inoltre, al comma 1, si fa riferimento all'articolo 4, commi 4 e 2, nonché all'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. La segnalazione, che riprendo ancora una volta dal pregevole lavoro del Servizio studi della Camera dei deputati, rileva che: «Non appare evidente la necessità del rinvio alla disciplina dei visti di ingresso, mediante il richiamo all'articolo 4, commi 2 e 4 del testo unico, in relazione a una modifica concernente la diversa fattispecie del permesso di soggiorno. Quanto al richiamo effettuato all'articolo 5, comma 3, del testo unico, parrebbe opportuno un coordinamento più stretto, eventualmente ricorrendo a una novella».

Se non sbaglio, vi è una circolare del Presidente della Camera (uno degli ultimi atti della Presidenza Violante) che giustamente suggerisce che, quando si interviene su una legge, è opportuno inserirsi nel corpo organico della stessa con una novella di carattere giuridico e non prevedere una norma separata che corregge e modifica il testo della legge.

L'opportunità di tale tecnica normativa è tanto più evidente che il richiamo all'articolo 5, comma 3, fa riferimento a un testo che prevede il permesso di soggiorno (il testo inizia: «ai sensi dell'articolo 5, comma 3»), mentre in realtà la norma sopprime il permesso di soggiorno nelle fattispecie che sono state più volte ricordate (soggiorni brevi, casi di ingresso per visite, affari, turismo e studio).

Da ultimo, segnalo una questione che mi pare abbia citato in Assemblea la collega Santelli, la quale, sotto questo profilo, ha svolto l'intervento più equilibrato tra quelli dell'opposizione: quando, al comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame, si fa riferimento all'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, non è specificato a che tipo di espulsione si intenda ricorrere.

Poiché la materia riguarderà più il Ministero dell'interno che non quello del commercio internazionale e per le politiche europee, vorrei permettermi di correggere il suggerimento fornito dal collega Gozi (valuti il Governo come provvedere al riguardo in sede di regolamento di attuazione). Il collega Gozi ha suggerito che si provveda sempre con l'accompagnamento forzato alla frontiera. Immaginando, ad esempio, una visita di un manager di un'industria qualsiasi che si trattiene in Italia 31 giorni o il caso di uno studente del Canada o dagli Stati Uniti che, come già ricordato, sta facendo una tesi di laurea in Italia e si sofferma 33 giorni o il caso di un turista che, visitando il nostro Paese, si trattiene un giorno in più di quanto previsto dal tempo per cui gli è stato rilasciato il visto (in generale, infatti, è previsto un termine di tre mesi, oppure vi è il termine temporale previsto dal visto), non vi è dubbio che si tratti di violazioni della norma; ma in tutti i casi che ho citato, immaginare un accompagnamento forzato alla frontiera (un provvedimento che richiede anche la convalida da parte dell'autorità giudiziaria) non ritengo sia il modo più saggio di intervenire da parte dell'amministrazione dell'interno.

Mi permetto di immaginare di escludere che in tutti questi casi si possa arrivare all'accompagnamento forzato alla frontiera, proprio in virtù della genericità del riferimento all'articolo 13 sul provvedimento di espulsione; forse, per risolvere il problema, sarebbe sufficiente l'intimazione a lasciare il territorio del Paese una volta scaduti i tre mesi.

Quelli che ho esposto sono tutti problemi non rilevantissimi per quanto riguarda la finalità della norma in esame. Si tratta, infatti, di una finalità assolutamente condivisibile, come lo è la tempestività del provvedimento per le ragioni di carattere economico, turistico, culturale e familiare che sono state più volte citate nel dibattito odierno.

Non avendo formulato obiezioni rilevantissime sotto questo profilo, le consegno al dibattito generale e mi guardo bene dal tramutarle in emendamenti. Vorrei, tuttavia, rivolgere una raccomandazione, in particolare al sottosegretario Lucidi, in vista della presentazione di un testo di riforma della disciplina sull'immigrazione per cui comunque questi articoli dovranno essere ad un certo punto rielaborati. Sarà, quindi, il caso che, quando queste disposizioni verranno inserite organicamente nel nuovo testo unico sull'immigrazione, si provveda a correggere gli errori tecnici, che ho segnalato in questa sede sulla scorta del dossier del Servizio studi.

 

  Marco Boato

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